Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Art. 62 — Riserva di posti per l'accesso alle carriere direttive del personale tecnico e titolo di studio per l'ammissione ai concorsi per la qualifica iniziale di tali carriere
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Nei primi concorsi per l'accesso alle carriere direttive di cui alle tabelle G, D, ed E dell'allegato I alla presente legge, l'Amministrazione deve riservare la meta' dei posti che risultano disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge:
- 1)ai laureati in ingegneria o in fisica o in chimica o in matematica, e fisica o in architettura ai quali sia stato affidato un incarico di studi nell'"Amministrazione medesima, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1950, n. 16, e dell'art. 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 o a qualsiasi altro titolo;
- 2)ai laureati tecnici provvisti di diploma, di laurea anche diverso da quelli prescritti dalle nuove norme per l'accesso alle carriere direttive del personale tecnico i quali, sotto qualsiasi rapporto di lavoro con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, esplicano da almeno un anno incarichi di studio per conto del medesimo presso l'istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni. Per l'ammissione al concorso degli aventi titolo alla riserva predetta il limite massimo di eta' e' stabilito in anni 45.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
