capo I — Disposizioni finali
- Art. 51 — Conferimento di funzioni superiori
- Art. 52 — Ruoli aggiunti
- Art. 53 — Norma particolare per i portalettere e i ricevitori
- Art. 54 — Assunzione di personale straordinario
- Art. 55 — Organici del personale salariato
- Art. 56 — Ricostruzione della carriera
- Art. 57 — Indennità speciale
- Art. 58 — Sistemazione di particolari situazioni nelle carriere direttive
- Art. 59 — Posti in soprannumero
- Art. 60 — Modalità di conferimento delle promozioni a direttore di divisione
- Art. 61 — Inquadramento del personale direttivo proveniente dall'ex Ministero dell'Africa italiana
- Art. 62 — Riserva di posti per l'accesso alle carriere direttive del personale tecnico e titolo di studio per l'ammissione ai concorsi per la qualifica iniziale di tali carriere
- Art. 63 — Concorso riservato
- Art. 64 — Inquadramento nel ruolo organico della carriera di concetto dei direttori e ispettori di ragioneria ed equiparati
- Art. 65 — Passaggio nei ruoli dell'azienda di Stato per i servizi telefonici di particolari categorie di impiegati
- Art. 66 — Promozione alla qualifica di direttore principale e ispettore di ragioneria ed equiparato degli impiegati inquadrati nella qualifica di segretario
- Art. 67 — Collocamento nella qualifica di segretario
- Art. 68 — Collocamento nella carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di impiegati in particolari situazioni
- Art. 69 — Concorsi riservati
- Art. 70 — Esami speciali e concorsi per merito distinto per la promozione a segretario ed equiparato
- Art. 71 — Valutazione dei servizi prestati nei gruppi inferiori
- Art. 72 — Conferimento di posti ad idonei di concorso della carriera di concetto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
- Art. 73 — Conferimento di posti ad idonei di concorsi delle carriere di concetto ed esecutivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
- Art. 74 — Inquadramento nelle qualifiche di capo ufficio superiore e di capo ufficio principale
- Art. 75 — Concorso per titoli per la nomina a capo ufficio principale
- Art. 76 — Trattamento economico dei capi radiotelegrafisti, dei capi radioelettricisti, dei capi tecnici e dei capi officina
- Art. 77 — Trattamento economico dei capi centrale, dei capiturno e degli assistenti di commutazione ed equiparati
- Art. 78 — Concorsi riservati
- Art. 79 — Concorsi riservati
- Art. 80 — Disposizioni particolari per il personale di gruppo C della Amministrazione delle poste delle telecomunicazioni in servizio di ruolo e non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939
- Art. 81 — Concorsi speciali mediante colloquio per la promozione alla qualifica di capo d'ufficio della carriera esecutiva degli operatori di esercizio
- Art. 82 — Disposizioni particolari per impiegati delle carriere esecutive del personale specializzato dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
- Art. 83 — Concessione ad personam di qualifiche
- Art. 84 — Inquadramento nelle nuove carriere
- Art. 85 — Disposizioni concernenti personale in particolari situazioni
- Art. 86 — Riscatto di servizio
- Art. 87 — Collocamento nella qualifica di segretario di personale in particolari situazioni
- Art. 88 — Inquadramento nelle carriere ausiliarie degli agenti tecnici
- Art. 89 — Promozioni nel ruolo della carriera del personale ausiliario ad esaurimento
- Art. 90 — Valutabilità ai fini di quiescenza dei periodi di frequenza dei corsi pratici di istruzione per i servizi telefonici
- Art. 91 — Riserva di posti in favore di personale di altre carriere e titolo di studio per l'accesso alle carriere direttive del personale amministrativo e tecnico
- Art. 92 — Concorsi per titoli
- Art. 93 — Disponibilità di posti
- Art. 94 — Anzianità acquisite ai fini del trattamento economico
- Art. 95 — Disposizioni particolari concernenti le promozioni
- Art. 96 — Riduzione una tantum del periodo di anzianità richiesta per le promozioni
- Art. 97 — Consiglio di amministrazione
- Art. 98 — Norme incompatibili
- Art. 99 — Copertura della spesa
- Art. 100 — La presente legge, limitatamente agli effetti dell'inquadramento nei ruoli, dello sviluppo di carriera e del trattamento economico, ha effetto dal 31 dicembre 1957, ferme restando le promozioni già deliberate