Art. 68 — Collocamento nella carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di impiegati in particolari situazioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Sono collocati nella carriera, di concetto del personale amministrativo contabile dell'Amministrazione dello poste e delle telecomunicazioni, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, gli impiegati dell'Amministrazione medesima provenienti dai gradi 8°, 9° e 10° dei quadri C, D, E e F della tabella n. 3 allegata alla legge 31 luglio 1954, n. 723, del soppresso gruppo C, i quali abbiano appartenuto al gruppo B o siano vincitori di concorso per esame per il grado 9° espletato anteriormente al 22 maggio 1948 o abbiano conseguito la nomina a seguito dei concorsi per esami indicati nell'art. 121, lettera d) del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 87 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, ovvero del concorso per esame previsto dall'art. 15, n. 3, del regolamento speciale per il personale postelegrafonico di prima e seconda categoria approvato con regio decreto 16 maggio 1969, n. 341. Il beneficio di cui al precedente comma e' esteso a coloro che abbiano superato le prove scritte del concorso bandito con decreto Ministeriale 26 gennaio 1940 per direttore di officina (ex grado 9°, gruppo C) successivamente revocato con decreto Ministeriale 5 febbraio 1943 il quale stabili l'ordine dei candidati che superarono tali prove. Il collocamento si effettua nella qualifica della carriera di concetto del personale amministrativo contabile per la quale era previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, un coefficiente di stipendio pari a quello stabilito per la qualifica del ruolo di provenienza, nell'ordine del ruolo stesso, conservando l'anzianita' di qualifica acquisita. Agli effetti di tale collocamento, ciascun avente titolo e' intercalato, in ragione della predetta anzianita', dopo l'ultimo impiegato di pari anzianita' proveniente dal quadro transitorio del ruolo di gruppo B inquadrato nella carriera di concetto. Nella qualifica di segretario i vincitori del concorso per esame per direttore di officina, nonche' i vincitori di concorso per esame per capo radiotelegrafista o capo radioelettricista, si intercalano, con l'osservanza dei criteri di cui ai precedenti commi, tra gli ex capi di ufficio. I primi ufficiali meccanici, radiotelegrafisti e radioelettricisti sono intercalati tra agli ex primi ufficiali inquadrati ai sensi del decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 376. Con le stesse modalita' indicate nei precedenti commi sono collocati nella carriera di concetto del personale amministrativo contabile gli impiegati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, gia' appartenenti ai gradi 8°, 9° e 10° del soppresso ruolo di gruppo C e provenienti dai gruppi C e D della cessate Amministrazione austroungarica. Il personale previsto dal presente articolo viene collocato nella carriera di concetto del personale amministrativo contabile anche in soprannumero, riassorbibile con le prime vacanze.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
