Art. 70 — Esami speciali e concorsi per merito distinto per la promozione a segretario ed equiparato
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Ai fini dell'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami speciali mediante colloquio da bandire dal 30 giugno 1958 e fino al 31 dicembre 1959, in applicazione dell'articolo 362 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per la promozione alla qualifica di segretario ed equiparata, nel computo delle anzianita' prescritte il servizio reso nel gruppo C e' valutato per intero, fermo restando il limite massimo previsto dall'art. 21, quarto comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
