Art. 85 — Disposizioni concernenti personale in particolari situazioni
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Il primo comma dell'art. 12 della legge 31 luglio 1954, n. 723, e' sostituito dal seguente: "Al personale di ruolo di gruppo C e di quello subalterno dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che in virtu' degli articoli 96 e 99 del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, aveva acquisito il titolo sistemazione in pianta stabile e che, in base al regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028, al regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, ed al decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, ebbe una sistemazione diversa, viene attribuito il massimo stipendio rispettivamente del grado 10° e di messaggere di 2ª classe, purche' appartenente a tali gradi. Parimenti agli impiegati del grado 10° del gruppo C che avendo a suo tempo sostenuto con esito favorevole gli esami di idoneita' previsti dall'art. 82 del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, per la nomina al gruppo C, ottennero invece tale nomina, soltanto in forza del decreto legislativo luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 481, viene attribuito il massimo stipendio dello stesso grado 10°.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
