Art. 94 — Anzianità acquisite ai fini del trattamento economico
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Per gli impiegati inquadrati, nella prima applicazione della presente legge, nelle qualifiche previste dalle tabelle degli allegati I e II per le quali e' fissato un coefficiente diverso da quello relativo allo stipendio in godimento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui all'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, si ha riguardo all'anzianita' maturata nel grado e qualifica rivestiti alla data da cui ha effetto la legge stessa, tenendo conto delle cause che hanno determinato acceleramento o ritardo dell'assegnazione degli aumenti normali di stipendio. Ai dipendenti ai quali, nella prima applicazione della presente legge, competa, nella qualifica rivestita alla data da cui ha effetto la legge stessa uno stipendio inferiore a quello che sarebbe loro spettato qualora fossero stati promossi a, tale qualifica soltanto a decorrere dal giorno successivo alla data predetta, e' attribuito, a decorrere dalla medesima, quest'ultimo stipendio. Qualora lo stipendio dovuto in base al comma precedente risultasse inferiore a quello che sarebbe spettato se il dipendente non avesse avuto alcuna promozione, viene attribuito dalla data da cui ha effetto la presente legge, lo stipendio della qualifica rivestita uguale o immediatamente superiore a quello che sarebbe stato conseguito nella qualifica iniziale.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
