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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici fara' fronte con le disponibilita' del proprio bilancio e l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni provvedera' con le disponibilita' provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1957, n. 855, recante modifiche ad alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con proprio decreto.

Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art99 · fonte del testo