Art. 4 — Sanzioni disciplinari per il personale non di ruolo delle Amministrazioni statali
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[1]Il personale non di ruolo delle Amministrazioni statali civilmente mobilitato e' soggetto alle stesse sanzioni disciplinari previste per i dipendenti di ruolo, in quanto applicabili, fermo l'aggravamento di cui all'articolo precedente.
[2]Tuttavia, alla sospensione dal grado e dallo stipendio o dal lavoro e' sostituita la multa fino a lire cinquecento; alla revoca dall'impiego, alla destituzione o alla espulsione e' sostituito il licenziamento per motivi disciplinari, con la perdita di qualsiasi indennita' o assegno.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1942 al 18 gennaio 1943
