Art. 39
[1]Sanzioni disciplinari per il personale non di ruolo delle Amministrazioni statali.
[2]Il personale non di ruolo delle Amministrazioni statali, mobilitato per il servizio del lavoro, e' soggetto alle stesse sanzioni disciplinari previste per i dipendenti di ruolo, in quanto applicabili, fermo l'aggravamento di cui all'articolo precedente.
[3]Tuttavia, alla sospensione dal grado e dallo stipendio o dal lavoro, alla revoca dall'impiego, alla destituzione o alla espulsione, e' sostituita la multa sino a lire cinquemila.
Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva