Art. 5 — Aggravamento delle sanzioni disciplinari per il personale dipendente da enti pubblici o privati, servizi, aziende o stabilimenti
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[1]Per il personale dipendente dagli enti pubblici o privati, servizi, aziende o stabilimenti civilmente mobilitati, le sanzioni previste dai rispettivi regolamenti o contratti collettivi di lavoro, per infrazioni disciplinari commesse in servizio o fuori servizio, possono essere aumentate da uno a tre gradi; e, se trattasi di sanzioni pecuniarie, possono essere aumentate sino al triplo.
[2]Qualora i regolamenti manchino o non dispongano, il Ministro che ha promosso la mobilitazione civile dell'ente, servizio, azienda o stabilimento provvede, d'intesa con il Ministro per le corporazioni, alla emanazione di apposite norme disciplinari, da valere per il periodo della mobilitazione.
[3]Qualora manchino i contratti collettivi di lavoro, provvede alla emanazione delle norme, di cui al precedente comma, il Ministro per le corporazioni, d'intesa con il Ministro che ha promosso la mobilitazione civile dell'ente, servizio, azienda o stabilimento, sentite le Associazioni sindacali di categoria.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1942 al 18 gennaio 1943
