Art. 40
[1]Aggravamento delle sanzioni disciplinari per il personale dipendente da enti pubblici o privati, servizi, imprese o stabilimenti.
[2]Per il personale dipendente dagli enti pubblici o privati, servizi, imprese o stabilimenti mobilitati per il servizio del lavoro, le sanzioni previste dai rispettivi regolamenti o contratti collettivi di lavoro, per infrazioni disciplinari commesse in servizio o fuori servizio, possono essere aumentate da uno a tre gradi, e, se trattasi di sanzioni pecuniarie, possono essere aumentate fino al triplo.
[3]Qualora i regolamenti manchino o non dispongano, il Ministro che ha promosso la mobilitazione dell'ente, servizio, impresa o stabilimento, o la Commissione Suprema di difesa se la proposta e' partita da quest'ultima, provvede, d'intesa con il Ministro per le corporazioni, alla emanazione di apposite norme disciplinari, da valere per il periodo della mobilitazione.
[4]Qualora manchino i contratti collettivi di lavoro, provvede alla emanazione delle norme, di cui al precedente comma, il Ministro per le corporazioni, d'intesa con il Ministro che ha promosso la mobilitazione dell'ente, servizio, impresa o stabilimento, o con la Commissione Suprema di difesa se la proposta e' partita quest'ultima, sentite le associazioni sindacali di categoria.
Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva