Disposizioni penali e disciplinari relative ai mobilitati civili

Art. 9 — Abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo

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[1]Il mobilitato civile che, in caso di pericolo, abbandona il posto di lavoro o di servizio e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a due anni.

[2]Se dal fatto e' derivato grave danno, si applica la reclusione da due a dieci anni.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1942 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-12-16;1611~art9 · fonte del testo