Disposizioni penali e disciplinari relative ai mobilitati civili
Art. 9 — Abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo
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[1]Il mobilitato civile che, in caso di pericolo, abbandona il posto di lavoro o di servizio e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a due anni.
[2]Se dal fatto e' derivato grave danno, si applica la reclusione da due a dieci anni.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1942 al 18 gennaio 1943
