Art. 28
[1]Abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo.
[2]Il mobilitato per il servizio del lavoro che, in caso di pericolo, abbandona il posto di lavoro o di servizio contravvenendo a disposizioni o ad ordini dei propri superiori, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a due anni. Se dal fatto e' derivato grave danno, si applica la reclusione da due a dieci anni.
Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva