Art. 28

[1]Abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo.

[2]Il mobilitato per il servizio del lavoro che, in caso di pericolo, abbandona il posto di lavoro o di servizio contravvenendo a disposizioni o ad ordini dei propri superiori, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a due anni. Se dal fatto e' derivato grave danno, si applica la reclusione da due a dieci anni.

Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611~art28 · fonte su Normattiva