Art. 3 — Fondo di rotazione
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Per mettere in grado la 1ª Giunta del C.A.S.A.S. di provvedere a quanto previsto dall'art. 2 della presente legge, il Ministro per il tesoro viene autorizzato a versare ad essa un miliardo e mezzo per ciascuno degli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1960-61. Tale somma costituira' il fondo di rotazione per i fini di cui all'articolo precedente. I relativi capitoli di spesa verranno imputati a carico di capitoli derivanti dall'art. 56 - primo comma - della legge 27 dicembre 1953, n. 968. Detto fondo verra' restituito al Tesoro in quattro rate annue consecutive di lire un miliardo e mezzo ciascuna a partire dall'esercizio finanziario 1962-63.
Testo in vigore dal 5 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
