Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 1966 al 16 dicembre 2010. 138 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: A coloro i quali, nel periodo compreso tra la entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e quella della legge 31 luglio 1954, n. 607, hanno, senza autorizzazione, iniziato il ripristino il fabbricato di abitazione danneggiato o distrutto, e' concesso il contributo nella misura ridotta di cui all'art. 55 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968, sempre che abbiano presentato la preventiva denuncia del danno nonche' la dichiarazione di voler ripristinare il bene distrutto o danneggiato entro i termini fissati dall'art. 7 della legge stessa. Nel caso di lavori di ripristino di fabbricati adibiti ad uso di abitazione, eseguiti od iniziati senza autorizzazione, anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 607, l'accertamento definitivo del danno effettuato dal Genio civile o dall'Intendenza di finanza prima del loro inizio tiene luogo dell'autorizzazione medesima.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-12-17;1238~art3 · fonte del testo