I provvedimenti di inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei relativi profili professionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981, originariamente adottati ai sensi dell'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dispiegano in ogni caso gli effetti giuridici ed economici in conformita' a quanto dagli stessi disposto. Eventuali provvedimenti adottati successivamente a quelli originari di inquadramento e in difformita' degli stessi restano conseguentemente privi di effetti, fatti salvi in ogni caso i provvedimenti che abbiano gia' prodotto effetti piu' favorevoli ai dipendenti.

Testo vigente dal 28 febbraio 1989

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Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 459/1994

    Questione infondata
    30 dicembre 1994

    All'esito della complessa vicenda costituita dall'attuazione, nell'ambito delle amministrazioni universitarie, del sistema delle qualifiche funzionali di cui alla l. n. 312/1980, l'art. 2 della l. 21 febbraio 1989, n.63, che, per il personale tecnico e amministrativo delle università, fa salvi in ogni caso gli effetti dei provvedimenti di inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali originariamente adottati ai sensi della l. n. 312/1980, nonché gli effetti, se più favorevoli ai dipendenti, dei provvedimenti successivi, si propone di attribuire stabilità agli assetti organizzativi delle strutture amministrative delle università, considerando ormai irreversibili, a distanza di anni, gli effetti dei provvedimenti di inquadramento del personale adottati in applicazione della l. n. 312/1980, nell'intento, quindi, di evitare le conseguenze delle caducazioni di tali provvedimenti in base ai quali è stato, comunque, garantito lo svolgimento della funzione. Pertanto la valutazione, compiuta dal legislatore, di prevalenza dell'interesse del mantenimento di effetti comunque consolidatisi nel tempo, con il sicuro vantaggio di un servizio garantito, rispetto a quello dell'eventuale recupero della pura regolarità formale di provvedimenti, con il rischio di un probabile diffuso disservizio, non contrasta con il principio del buon andamento di cui all'art. 97 Cost., la cui violazione può ravvisarsi, come già affermato dalla Corte, solo quando si assuma l'arbitrarietà o la manifesta irragionevolezza - nel caso insussistenti - della disciplina impugnata rispetto al fine indicato dal precetto costituzionale. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost., dell'art. 2 l. 21 febbraio 1989, n.63). red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 97 cost. · Art. 2 Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico ed amministrativo delle universita'

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1989-02-21;63~art2 · fonte su Normattiva