All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15.141 milioni per gli anni 1989 e 1990, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per gli anni medesimi recata dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il finanziamento dei rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni statali per il triennio 1988-1990. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 28 febbraio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-21;63~art3 · fonte su Normattiva