Art. 7 — Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per quanto concerne gli articoli 1 e 3, con i fondi compresi negli stanziamenti previsti, rispettivamente, per la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e 18 maggio 1987, n. 269, mentre, per quanto attiene l'articolo 5, al relativo onere, valutato in lire 80 miliardi per l'anno 1989 e in lire 29 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per gli anni medesimi, recata dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il finanziamento dei rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni statali per il triennio 1988-1990. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 11 luglio 1988
