Art. 16 — Informazioni e accertamenti integrativi
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Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, puo' richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto, non superiore a trenta giorni. Se l'autorita' giudiziaria dello Stato membro di emissione non da' corso alla richiesta, si applica il comma 6 dell'articolo 6. La corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, puo' disporre altresi' ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario al fine della decisione.
Testo in vigore dal 29 aprile 2005 al 20 febbraio 2021
