Il mandato d'arresto europeo e' emesso:

  • a)dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;
  • b)dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva di cui all'articolo 656 del medesimo codice, sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la sospensione dell'esecuzione;
  • c)dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive. Il mandato d'arresto europeo e' trasmesso al Ministro della giustizia che provvede alla traduzione del testo nella lingua dello Stato membro di esecuzione e alla sua trasmissione all'autorita' competente. Della emissione del mandato e' data immediata comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

Testo vigente dal 29 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-22;69~art28 · fonte su Normattiva