Art. 11 — Applicazione della misura cautelare ai fini della consegna
Quando la richiesta della Corte penale internazionale ha per oggetto la consegna di una persona nei confronti della quale e' stato emesso un mandato di arresto ai sensi dell'articolo 58 dello statuto ovvero una sentenza di condanna a pena detentiva, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, ricevuti gli atti, chiede alla medesima corte d'appello l'applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti della persona della quale e' richiesta la consegna. La corte d'appello di Roma provvede con ordinanza, contro cui e' ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 719 del codice di procedura penale. Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Qualora la persona nei cui confronti e' stata eseguita la misura chieda la concessione della liberta' provvisoria ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, dello statuto, la Corte penale internazionale e' informata di tale richiesta con le modalita' di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della presente legge ai fini di quanto previsto dal paragrafo 5 del medesimo articolo 59. Sulla richiesta di concessione della liberta' provvisoria, nonche' sull'eventuale richiesta di revoca della medesima, la corte d'appello di Roma provvede con ordinanza. Si applica l'articolo 719 del codice di procedura penale. Con il provvedimento con cui e' concessa la liberta' provvisoria la corte d'appello di Roma puo' imporre, tenuto conto dell'eventuale pericolo di fuga e ove lo ritenga necessario al fine di assicurare la consegna della persona, il rispetto delle prescrizioni previste dagli articoli 281, 282 e 283 del codice di procedura penale. La misura della custodia in carcere puo' essere in ogni caso sostituita quando ricorrono gravi motivi di salute. Il presidente della corte d'appello di Roma, al piu' presto e comunque entro tre giorni dall'esecuzione della misura, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel verbale. Il verbale che documenta il consenso e' trasmesso al procuratore generale presso la medesima corte d'appello per l'ulteriore inoltro al Ministro della giustizia. Si applica l'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale.
Testo vigente dal 8 gennaio 2013
