Art. 3 — Applicazione della riserva parlamentare
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Le modifiche dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sono sottoposte dal Governo a riserva parlamentare. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere i relativi progetti di modifica, unitamente ad una relazione con la quale illustra lo stato dei negoziati e l'impatto delle disposizioni sull'ordinamento italiano, chiedendo di esprimersi al riguardo. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica e' vincolante e non consente l'adesione dello Stato italiano alle modifiche proposte.
Testo in vigore dal 29 aprile 2005 al 19 gennaio 2013
