La persona consegnata in esecuzione di un mandato di arresto europeo non puo' essere consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, ne' estradata verso uno Stato terzo, per un reato anteriore alla consegna medesima senza l'assenso dello Stato membro di esecuzione. Il divieto di cui al comma 1 non e' applicabile alle richieste di consegna in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, quando ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 26, comma 2, lettere a), e) ed f).

Testo vigente dal 20 febbraio 2021

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urn:nir:stato:legge:2005-04-22;69~art31bis · fonte su Normattiva