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Coloro che si trovano nelle condizioni previste dal precedente articolo 1 incorrono di diritto anche nella perdita di tutte le distinzioni onorifiche di guerra (croci, medaglie commemorative, distintivi di onore, ecc.), che saranno specificate nel regolamento, ovvero sono incapaci di conseguirle. Per coloro, invece, che si trovano nelle condizioni previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8, la perdita delle dette distinzioni onorifiche di guerra, o la sospensione del diritto di fregiarsene, sara' inflitta come conseguenza necessaria della gia' decretata perdita o sospensione delle decorazioni di cui al precedente art. 1; oppure sara', caso per caso, determinata dal Ministro competente quando trattisi di individui non insigniti delle dette decorazioni al valore.
Testo in vigore dal 12 maggio 1932 al 9 ottobre 2010
