Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 1932 al 9 ottobre 2010. 109 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Quando nei casi sotto elencati non vi sia luogo a decretare la perdita delle decorazioni, di cui al precedente articolo 1, il Ministro competente puo' disporre con sua determinazione la sospensione della facolta' di fregiarsi delle dette decorazioni, e di godere il soprassoldo annessovi, per tutta la durata della pena principale ed accessoria o della misura disciplinare o di pubblica sicurezza:
tolto: a) condanna per mendicita';
tolto: b) condanna a pena restrittiva della liberta' personale, eccedente i sei mesi, o che abbia per effetto la interdizione temporanea dai pubblici uffici;
tolto: c) passaggio alle compagnie di correzione;
tolto: d) condanna al confino per fatti disonorevoli o per addebiti di particolare gravita';
tolto: e) ammonizione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-03-24;453~art8 · fonte del testo