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La perdita delle decorazioni prevista dal precedente articolo 1, insieme a quella dei benefici connessi, e la perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, prevista dal 1° comma del precedente articolo 10, decorrono dalla data di passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna. La perdita o la sospensione delle ricompense al valore militare, decretate a termine dei precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8, insieme a quella dei benefici connessi, e la perdita o la sospensione delle distinzioni onorifiche di guerra prevista dal 2° comma del precedente art. 10, decorrono dalla data del relativo decreto Reale o della relativa determinazione ministeriale.

Testo in vigore dal 12 maggio 1932 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-03-24;453~art11 · fonte del testo