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La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui e' decretata, le perdute concessioni delle decorazioni, di cui al precedente art. 1, o delle distinzioni onorifiche di guerra ed elimina la incapacita' a conseguirle. Qualora la privazione di dette decorazioni e distinzioni derivi dalla perdita della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della cittadinanza, o la reintegrazione nel grado, producono, a riguardo di esse, i medesimi effetti della riabilitazione.
Testo in vigore dal 12 maggio 1932 al 9 ottobre 2010
