Art. 4 — Riacquisto di decorazioni e distinzioni onorifiche di guerra
Il riacquisto, a tutti gli effetti, a norma dell'articolo 12 della legge 24 marzo 1932, n. 453, delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, nonche' della capacita' a conseguirle e' subordinato alla riabilitazione militare ordinata a termini del precedente articolo 2.
Testo vigente dal 5 luglio 1935
