Il riacquisto, a tutti gli effetti, a norma dell'articolo 12 della legge 24 marzo 1932, n. 453, delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, nonche' della capacita' a conseguirle e' subordinato alla riabilitazione militare ordinata a termini del precedente articolo 2.

Testo vigente dal 5 luglio 1935

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urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1116~art4 · fonte del testo