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Le proposte di perdita delle ricompense al valore, nei casi di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6, sono fatte dal Ministro competente dopo sentito il parere di apposita Commissione. Alla costituzione di tale Commissione sara' provveduto con decreto Reale.
Testo in vigore dal 12 maggio 1932 al 9 ottobre 2010
