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Quando nei casi sotto elencati non vi sia luogo a decretare la perdita delle decorazioni, di cui al precedente articolo 1, il Ministro competente puo' disporre con sua determinazione la sospensione della facolta' di fregiarsi delle dette decorazioni, e di godere il soprassoldo annessovi, per tutta la durata della pena principale ed accessoria o della misura disciplinare o di pubblica sicurezza:
- a)condanna per mendicita';
- b)condanna a pena restrittiva della liberta' personale, eccedente i sei mesi, o che abbia per effetto la interdizione temporanea dai pubblici uffici;
- c)passaggio alle compagnie di correzione;
- d)condanna al confino per fatti disonorevoli o per addebiti di particolare gravita';
- e)ammonizione.
Testo in vigore dal 12 maggio 1932 al 9 ottobre 2010
