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Sono incapaci di conseguire le decorazioni di cui al precedente art. 1 coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso, qualunque sia il tempo in cui fu commesso il reato o in cui incorsero nelle sanzioni nello stesso articolo previste.

Testo in vigore dal 12 maggio 1932 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1932-03-24;453~art9 · fonte del testo