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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6.886 milioni per l'anno 2000, in lire 7.885 milioni per l'anno 2001 ed in lire 7.780 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando: per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per lire 6.886 milioni; per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per lire 7.759 milioni e l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze per lire 126 milioni; per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per lire 7.759 milioni e l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze per lire 21 milioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 6 marzo 2000 al 9 febbraio 2013

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2000-02-28;42~art5 · fonte su Normattiva