Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Il ruolo ad esaurimento degli ufficiali di complemento dell'Esercito, pur a seguito del "transito" nella categoria degli ufficiali del servizio permanente effettivo, continua a rimanere tale, affiancandosi ai ruoli normali e speciali di detta categoria, nei confronti dei quali risulta persistere la distinzione, nonché la diversificazione dei rispettivi obblighi, con specifico riguardo all'importante diritto alla precedenza al comando, riconosciuto solo a favore di questi ultimi. Stante quindi la non identità delle situazioni di stato giuridico considerate, non è irragionevole, ma anzi coerente con l'assetto dei rispettivi ruoli, che risulti mantenuta, ai fini della progressione in carriera - e in particolare, in ordine alla preclusione, per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento "transitati", all'avanzamento oltre il grado di tenente colonnello - la diversità di valutazione del tipo di reclutamento in servizio, che risulta indubbiamente più selettivo per i ruoli normali e speciali in servizio permanente effettivo. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma terzo, l. 27 dicembre 1990, n. 404). - S. nn. 224/1987, 440/1992 e O. n. 584/1988.
Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 12 Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1990
urn:nir:stato:legge:1990-12-27;404~art12 · fonte su Normattiva