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1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di validita' che abbiano contratto, in connessione alla frequenza di corsi di formazione e specializzazione legati al proprio profilo di impiego nel settore del traffico aereo, ferme obbligatorie per la complessiva durata di dieci anni, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, al termine del periodo di ferma obbligatoria e successivamente al conseguimento del massimo grado di abilitazione previsto, sono ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non piu' di quattro volte. 2. Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta e' corrisposto un premio nei seguenti importi:
- a)10.329,14 euro per il primo biennio, da corrispondere per meta' all'atto di assunzione della ferma e per meta' dopo dodici mesi;
- b)6.197,48 euro per il secondo biennio, da corrispondere in unica soluzione;
- c)7.230,40 euro per il terzo biennio, da corrispondere in unica soluzione;
- d)9.296,22 euro per il quarto biennio, da corrispondere in unica soluzione;
- e)10.329,14 euro per il quinto biennio, da corrispondere in unica soluzione.
Testo in vigore dal 7 gennaio 2004 al 9 ottobre 2010
