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1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, e' prevista la spesa di 903.591 euro a decorrere dall'anno 2005. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, e' prevista la spesa di 622.196 euro per l'anno 2003, di 628.611 euro per l'anno 2004 e di 749.201 euro a decorrere dall'anno 2005. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 2, e' prevista la spesa di 102.629 euro a decorrere dall'anno 2005. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 3, e' prevista la spesa di 80.821 euro a decorrere dall'anno 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 622.196 euro per l'anno 2003, in 628.611 euro per l'anno 2004 e in 1.836.242 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 7 gennaio 2004 al 9 ottobre 2010
