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L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 250, recante provvedimenti per il recupero delle sovvenzioni concesse dallo Stato ad "agricoltori benemeriti", e' sostituito dal seguente: "Il debito a carico dell'agricoltore o dei suoi eredi, dell'ente o dell'associazione, calcolato alla data del 31 dicembre 1945, a norma del precedente art. 1, sara' recuperato in dieci rate semestrali;, comprensive dell'interesse del cinque per cento annuo, le quali sono rese esigibili con decorrenza dalla data stabilita nei singoli ruoli, con le norme e i privilegi delle imposte erariali".
Testo in vigore dal 21 dicembre 1949 al 16 dicembre 2010
