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Il prefetto comunica la richiesta di espropriazione e la indennita' determinata ai proprietari interessati, i quali entro il perentorio termine di trenta giorni possono dichiarare di essere disposti ad un accordo bonario sull'indennita' stessa. Tale dichiarazione e' dal prefetto comunicata all'ente al quale l'area e' stata destinata.

Testo in vigore dal 30 aprile 1962 al 31 ottobre 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-04-18;167~art13 · fonte del testo