Le opere di cui all'articolo precedente sono dichiarate, ad ogni effetto di legge, di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti. Per le aree di proprieta' privata comprese nel perimetro di cui all'articolo 1, il Consorzio provvede allo esproprio osservando le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Testo vigente dal 5 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;397~art3 · fonte su Normattiva