Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1962 al 31 ottobre 1971. Leggi il testo vigente →
Qualora nel termine indicato nell'articolo 13, non sia intervenuta dichiarazione di accordo bonario o questo non sia stato seguito dall'atto di cessione, il prefetto, ricevuta la prova dell'avvenuto deposito dell'indennita' di espropriazione in misura pari a quella indicata nell'articolo 12, emette immediatamente il decreto di espropriazione. Qualsiasi contestazione concernente l'indennita' di espropriazione non interrompe il corso della espropriazione stessa e non ne impedisce gli effetti. L'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di notificazione del decreto di espropriazione.
Testo in vigore dal 30 aprile 1962 al 31 ottobre 1971
