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Qualora nel termine indicato nell'articolo 13, non sia intervenuta dichiarazione di accordo bonario o questo non sia stato seguito dall'atto di cessione, il prefetto, ricevuta la prova dell'avvenuto deposito dell'indennita' di espropriazione in misura pari a quella indicata nell'articolo 12, emette immediatamente il decreto di espropriazione. Qualsiasi contestazione concernente l'indennita' di espropriazione non interrompe il corso della espropriazione stessa e non ne impedisce gli effetti. L'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di notificazione del decreto di espropriazione.

Testo in vigore dal 30 aprile 1962 al 31 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1962-04-18;167~art14 · fonte del testo