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Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio e, in genere, ogni altra azione esperibile sulle aree soggette ad espropriazione non possono interrompere il corso di questa ne' impedirne gli effetti. Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti dei terzi, compresi quelli di uso civico, si trasferiscono, ad ogni effetto, sulla indennita' di espropriazione.

Testo in vigore dal 30 aprile 1962 al 31 ottobre 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-04-18;167~art15 · fonte del testo