Art. 18
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L'Ufficio del genio civile esercita la vigilanza sulle costruzioni di cui agli articoli 16 e 17 per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge qualora ne constati l'inosservanza, ordina l'immediata sospensione dei lavori, con riserva dei provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni. In caso di contravvenzione all'ordine di sospensione si applicano le sanzioni prevedute dall'articolo 41, lettera b), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. La dichiarazione di abitabilita' dei fabbricati di cui al presente articolo e' rilasciata previa presentazione al Comune di un certificato dell'Ufficio del genio civile attestante che la costruzione eseguita e' conforme al progetto vistato ai sensi del primo comma. ((Per i primi dieci anni dalla data del rilascio della dichiarazione di abitabilita', gli alloggi di cui e' ammessa la costruzione a norma dell'articolo 16 possono essere dati in locazione per un canone annuo stabilito in apposita convenzione con il Comune e rapportato al costo di costruzione dell'alloggio piu' le corrispondenti quote del valore dell'area, nella misura determinata dall'Ufficio tecnico erariale ai sensi dell'articolo 12, e dell'importo delle spese per le opere di urbanizzazione primaria, a carico del proprietario ai sensi dell'articolo 16, ultimo comma. Il costo di costruzione dell'alloggio e l'importo delle opere di urbanizzazione primaria sono stabiliti nella stessa convenzione, la quale deve essere stipulata con il Comune prima della concessione della licenza edilizia. La convenzione deve essere trascritta a cura del proprietario ed e' ammessa ai benefici dello articolo 20, primo e secondo comma)).
Testo in vigore dal 1 agosto 1965 al 31 ottobre 1971
