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L'Ufficio del genio civile esercita la vigilanza sulle costruzioni di cui agli articoli 16 e 17 per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge qualora ne constati l'inosservanza, ordina l'immediata sospensione dei lavori, con riserva dei provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni. In caso di contravvenzione all'ordine di sospensione si applicano le sanzioni prevedute dall'articolo 41, lettera b), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. La dichiarazione di abitabilita' dei fabbricati di cui al presente articolo e' rilasciata previa presentazione al Comune di un certificato dell'Ufficio del genio civile attestante che la costruzione eseguita e' conforme al progetto vistato ai sensi del primo comma. ((Per i primi dieci anni dalla data del rilascio della dichiarazione di abitabilita', gli alloggi di cui e' ammessa la costruzione a norma dell'articolo 16 possono essere dati in locazione per un canone annuo stabilito in apposita convenzione con il Comune e rapportato al costo di costruzione dell'alloggio piu' le corrispondenti quote del valore dell'area, nella misura determinata dall'Ufficio tecnico erariale ai sensi dell'articolo 12, e dell'importo delle spese per le opere di urbanizzazione primaria, a carico del proprietario ai sensi dell'articolo 16, ultimo comma. Il costo di costruzione dell'alloggio e l'importo delle opere di urbanizzazione primaria sono stabiliti nella stessa convenzione, la quale deve essere stipulata con il Comune prima della concessione della licenza edilizia. La convenzione deve essere trascritta a cura del proprietario ed e' ammessa ai benefici dello articolo 20, primo e secondo comma)).

Testo in vigore dal 1 agosto 1965 al 31 ottobre 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 agosto 1965

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1962 al 1 agosto 1965. 66 parole tolte, 125 parole aggiunte.

… che la costruzione eseguita e' conforme al progetto vistato ai sensi del primo comma. tolto: Gli alloggi costruiti a norma del primo comma aggiunto: Per i primi dieci anni dalla data del rilascio della dichiarazione di abitabilita', gli alloggi di cui e' ammessa la costruzione a norma dell'articolo 16 possono essere dati in tolto: affitto solo a coloro che si trovino nelle condizioni di essere assegnatari di alloggi popolari ai sensi delle vigenti disposizioni, ad un canone, convenzionato aggiunto: locazione per un canone annuo stabilito in apposita convenzione con il Comunetolto: , per i primi quindici anni a decorrere dalla data di rilascio del certificato di abitabilita', determinato nella misura del 5 per cento sul aggiunto: e rapportato al costo di costruzione dell'alloggio piu' le corrispondenti quote del valore dell'area, nella misura determinata dall'Ufficio tecnico erariale ai sensi dell'articolo 12, e dell'importo delle spese per le opere di urbanizzazione primaria, a carico del proprietario ai sensi dell'articolo 16, ultimo comma. Il costo di costruzione tolto: di abitazioni analoghe realizzate dagli Istituti autonomi per le case popolari aggiunto: dell'alloggio e l'importo delle opere di urbanizzazione primaria sono stabiliti nella stessa convenzione, la quale deve essere stipulata con il Comune prima della concessione della licenza edilizia. La convenzione deve essere trascritta a cura del proprietario ed e' ammessa ai benefici dello articolo 20, primo e secondo comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-04-18;167~art18 · fonte del testo