Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare
Art. 19
I Comuni sono obbligati a provvedere, con priorita' rispetto ad altre zone, alla sistemazione della rete viabile, alla dotazione dei necessari servizi igienici e all'allacciamento alla rete dei pubblici servizi delle zone incluse nei piani, ((utilizzate dagli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie)).
Testo vigente dal 31 ottobre 1971
