I Comuni sono obbligati a provvedere, con priorita' rispetto ad altre zone, alla sistemazione della rete viabile, alla dotazione dei necessari servizi igienici e all'allacciamento alla rete dei pubblici servizi delle zone incluse nei piani, ((utilizzate dagli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie)).

Testo vigente dal 31 ottobre 1971

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-04-18;167~art19 · fonte su Normattiva