Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, i programmi costruttivi sono localizzati su aree indicate con deliberazione del consiglio comunale nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge. Con la stessa deliberazione sono precisati, ove necessario, anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti, i limiti di densita', di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonche' i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico ed a parcheggio, in conformita' alle norme di cui al penultimo comma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765. La deliberazione del consiglio comunale e' adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione oppure dagli enti costruttori e diventa esecutiva dopo l'approvazione dell'organo di controllo che deve pronunciarsi entro venti giorni dalla data di trasmissione della delibera, con gli effetti nel caso di silenzio stabiliti dall'articolo 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Qualora il consiglio comunale non provveda entro il termine di cui al comma precedente, la scelta dell'area e' effettuata dal presidente della giunta regionale. La deliberazione del consiglio comunale o il decreto del presidente della giunta regionale comporta l'applicazione delle norme in vigore per l'attuazione dei piani di zona.

Testo vigente dal 30 ottobre 1971

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 234/1985

    Questione infondata
    14 ottobre 1985

    La diversità degli strumenti urbanistici ai quali si applicano le differenti discipline di cui agli artt. 51 legge 22 ottobre 1971, n. 865 (programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1941, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionale), e 6 legge 18 aprile 1962, n. 167 (concernente i piani di zona per l'edilizia economica e popolare), le rende non comparabili ai fini del giudizio di legittimità costituzionale sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, cosicché la differente disciplina dettata dall'art. 51 della legge n. 865 del 1971, rispetto a quella dell'art. 6 della legge n. 167 del 1962, è giustificata dal fatto che si riferisce a piani edilizi di minori dimensioni e di più rapida realizzazione, senza comportare - a fronte dell'esigenza pubblica di semplificazione ed accelerazione delle procedure attuative dei programmi - irragionevoli e rilevanti sacrifici degli interessi privati, che possano integrare violazione dell'art. 42, secondo comma, Cost.. Quanto al profilo riguardante il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, deve ritenersi che l'art. 97, primo comma, Cost. si prefigge la predisposizione di strutture e moduli di organizzazione volti ad assicurare un'ottimale funzionalità. Ma da esso non è desumibile l'obbligo per il legislatore di apprestare procedimenti che prevedano necessariamente, in ogni fase, la partecipazione dei soggetti privati, non potendosi ritenere costituzionalizzato il cosiddetto principio del "giusto procedimento". (Non fondatezza - in riferimento ai richiamati parametri - della questione di legittimità costituzionale del succitato art. 51, nella parte in cui non prevede la pubblicazione degli atti di adozione della delibera comunale di localizzazione di aree destinate a programmi costruttivi, al fine di consentire la presentazione di opposizioni da parte di soggetti interessati, così come previsto, per i piani di zona per l'edilizia economica e popolare, dall'art. 6 della legge n. 167 del 1962. - S. n. 23/1978, in cui è conclamata una sostanziale ed essenziale diversità, con evidente impossibilità di confronto sulla identità, tra i contenuti e gli scopi delle strumentazioni edilizie di più vaste dimensioni e - per contro - la realizzazione di quelle microincidenze sul territorio, risultanti di componenti valutative, d'ordine sociale ed economico, di più lieve intensità e di minore rilevanza.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 97 cost. · Art. 51 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art51 · fonte su Normattiva