Disposizioni per favorire l'attivita' svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico
Art. 3 — Attività del CNSAS
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 marzo 2001 al 14 ottobre 2020. Leggi il testo vigente →
Ai fini della presente legge, l'attivita' dei membri del CNSAS si considera prestata in modo volontario e senza fine di lucro.
Testo in vigore dal 29 marzo 2001 al 14 ottobre 2020
