Disposizioni per favorire l'attivita' svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.
- Art. 1 — Finalità ed oggetto
- Art. 2 — Rapporti con il Servizio sanitario nazionale
- Art. 3 — (Attività del CNSAS)
- Art. 4 — Attività specialistiche
- Art. 5 — Scuole nazionali
- Art. 6 — Figure professionali specialistiche
- Art. 7 — Disciplina applicabile al personale di altre amministrazioni
- Art. 8 — Modifiche alla legge 18 febbraio 1992, n. 162
- Art. 8-bis — (Contributo integrativo)