Disposizioni per favorire l'attivita' svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico
Art. 5 — Scuole nazionali
Nell'ambito del CNSAS sono individuate e riconosciute le seguenti scuole nazionali:
- a)scuola nazionale tecnici di soccorso alpino;
- b)scuola nazionale tecnici di soccorso speleologico;
- c)scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;
- d)scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo;
- e)scuola nazionale unita' cinofile da valanga;
- f)scuola nazionale unita' cinofile da ricerca in superficie;
- g)scuola nazionale tecnici di soccorso in forra;
- h)scuola nazionale direttori delle operazioni di soccorso. Le attivita' delle scuole nazionali sono regolate da specifici regolamenti operativi.
Testo vigente dal 29 marzo 2001
