Disposizioni per favorire l'attivita' svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico

Art. 7 — Disciplina applicabile al personale di altre amministrazioni

Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 non si applicano al personale di altre amministrazioni dello Stato operanti nell'attivita' di soccorso in montagna, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Per gli appartenenti allo stesso personale restano ferme le corrispondenti disposizioni contenute nei rispettivi ordinamenti.

Testo vigente dal 29 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-21;74~art7 · fonte su Normattiva