I sanitari che a seguito di concorsi svolti sotto il vigore del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, furono assunti da amministrazioni ospedaliere con la qualifica di aiuto-dirigente o di aiuto con funzione di direzione di un servizio o che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano tale qualifica ed abbiano maturato l'anzianita' di laurea e di servizio ai sensi dell'articolo 47 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso che la direzione del servizio stesso debba essere conferita a un primario in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, assumono la qualifica di primari, non appena l'amministrazione ospedaliera istituisca il posto.

Testo vigente dal 22 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-05-03;213~art1 · fonte su Normattiva