L'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente: "Art. 1 (Modalita' di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati). - 1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte d'appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente e' determinato sulla base della tabella A allegata alle presenti norme".
Testo vigente dal 7 dicembre 1998
