Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e' sostituito dal seguente: " 2. L'azione di rivalsa deve essere proposta davanti al tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271".

Testo vigente dal 7 dicembre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-12-02;420~art4 · fonte su Normattiva